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Sez. 1, Sentenza n. 2869 del 12/04/1988 (Rv. 458464 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE - ESERCIZIO DI AZIONE GIUDIZIARIA - FINALITÀ DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE - ATTO ECCEDENTE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458464-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE - ESERCIZIO DI AZIONE GIUDIZIARIA - FINALITÀ DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE - ATTO ECCEDENTE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Esercizio di un'Azione giudiziaria in rappresentanza di un figlio minore di età da parte del genitore esercente la patria potestà non costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione quando persegua delle finalità di conservazione del patrimonio del minore e può quindi proporsi in base ai poteri di rappresentanza del genitore, senza che sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod. civ.. (V 3977/83, mass n 428911; (V 294/81, mass n 410724; (V 1741/68, mass n 333616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)