Sez. 3, Sentenza n. 294 del 13/01/1981 (Rv. 410724 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL MINORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL MINORE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'Azione per il risarcimento del danno - mirando alla reintegrazione del patrimonio leso, senza importare alcuna modifica alla struttura ed alla consistenza di esso - integra un atto di ordinaria amministrazione. Non e necessaria, pertanto ove il danno sia stato subito da un minore, alcuna autorizzazione del giudice tutelare, ben potendo, l'Azione essere promossa dal genitore esercente la patria potesta. (Conf 1079/74, mass n 396035; (Conf 1008/68, mass n 332421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)