Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 07/06/1968 (Rv. 333616 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - DIFFERENZE DAGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - QUALIFICAZIONE- CRITERI.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - DIFFERENZE DAGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - QUALIFICAZIONE- CRITERI.*
La distinzione tra Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riposa non su un criterio tecnico giuridico, bensi su un criterio economico, riferito alla natura ed intensita degli effetti sul patrimonio amministrato. L'Esercizio di un'Azione giudiziaria in rappresentanza di un figlio minore di eta da parte del genitore esercente la patria potesta, deve qualificarsi atto eccedente o non eccedente l'ordinaria amministrazione a seconda della natura del rapporto giuridico in ordine al quale verte la lite. In particolare, se l'Esercizio dell'Azione persegue finalita di conservazione o di incremento del patrimonio del minore, tale attivita non puo essere considerata eccedente l'ordinaria amministrazione, come e per l'Azione di revindica, che ha funzione economica recuperativa della proprieta del revindicante, e puo quindi, proporsi in virtu soltanto dei poteri di rappresentanza del genitore esercente la patria potesta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)