Sez. L, Sentenza n. 7232 del 09/09/1987 (Rv. 455347 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PER MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - RIMESSIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - FATTISPECIE RELATIVA AD OBBLIGAZIONE SOLIDALE DEDOTTA NEI CONFRONTI DI PIÙ OBBLIGATI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PER MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - RIMESSIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - FATTISPECIE RELATIVA AD OBBLIGAZIONE SOLIDALE DEDOTTA NEI CONFRONTI DI PIÙ OBBLIGATI.*
Nel caso in cui sia stata dedotta in giudizio un'obbligazione solidale nei confronti di più obbligati - che dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non già necessario - ove il giudice di primo grado abbia disposto l'estromissione di uno di detti convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, il giudice d'appello deve trattenere la causa decidendo nel merito e non già rimetterla al primo giudice (ex art. 354 cod. proc. civ.) per l'integrazione del contradditorio, poiché la decisione di primo grado configura una statuizione di rigetto della domanda. (V 3134/78, mass n 392585; (V 1833/76, mass n 380621).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)