Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 21/05/1976 (Rv. 380621 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PER MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - RIMESSIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PER MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - RIMESSIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
La pronuncia con la quale il giudice di primo grado 'estrometta dal giudiziò uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l'improprieta della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'Azione. Ne consegue che il giudice di appello, che ritenga non corretta detta pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt 353 e 354 cod proc civ. (V 2860/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 109, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)