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Sez. L, Sentenza n. 3134 del 23/06/1978 (Rv. 392585 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI E RIGETTO NEL MERITO DELLA PRETESA DI ALCUNE DELLE PARTI PRIMA DELLA PRONUNCIA, CON ALTRA SENTENZA, NEI CONFRONTI DELLE ALTRE - ILLEGITTIMA ESTROMISSIONE DI UNA PARTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392585-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DAL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI E RIGETTO NEL MERITO DELLA PRETESA DI ALCUNE DELLE PARTI PRIMA DELLA PRONUNCIA, CON ALTRA SENTENZA, NEI CONFRONTI DELLE ALTRE - ILLEGITTIMA ESTROMISSIONE DI UNA PARTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'ipotesi di illegittima estromissione di una parte, che, ai sensi dell'art 354 cod proc civ, impone la rimessione della causa del giudice d'appello al primo giudice, si realizza quando quest'ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, appunto per avere impedito ad una delle parti necessarie di parteciparvi. Essa non si realizza quando, previo provvedimento - implicito o esplicito - di separazione dei giudizi, il giudice abbia respinto nel merito la pretesa di alcuna delle parti prima di pronunciare, con altra sentenza, nei confronti delle altre; in tal caso il giudice d'appello, che ritenga non corretta questa pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito. (Conf 1833/76, mass n 380621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)