diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013 (Rv. 627301 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE | "Corpus possessionis" e "animus possidendi" - Onere probatorio di chi invoca l'usucapione - Sussistenza - Assolvimento - Prova della coltivazione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627301-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)