Sez. L, Sentenza n. 6357 del 25/11/1988 (Rv. 460699 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - REVISIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIDUZIONI DELLA RENDITA PER AUMENTO DELL'ATTITUDINE AL LAVORO RAPPORTABILE ALLA MANCATA CONSIDERAZIONE DI DATI CLINICI IN SEDE DI PRIMA LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - REVISIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIDUZIONI DELLA RENDITA PER AUMENTO DELL'ATTITUDINE AL LAVORO RAPPORTABILE ALLA MANCATA CONSIDERAZIONE DI DATI CLINICI IN SEDE DI PRIMA LIQUIDAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
La verifica della sussistenza o meno delle condizioni che giustificano la revisione della rendita per l'inabilità dipendente da malattia professionale esige il raffronto fra la situazione esistente al tempo dell'accertamento dell'inabilità e la situazione esistente al tempo in cui è disposta la revisione, restando escluso che possa farsi luogo alla riduzione della rendita nel caso in cui l'aumento dell'attitudine al lavoro sia rapportabile, anziché ad un miglioramento (che dev'essere provato dall'i.N.A.I.L.) della situazione patologica dell'assicurato, alla mancata considerazione di dati clinici in Sede di prima liquidazione della rendita. (V 4368/84, mass n 436270; (V 1347/83, mass n 426149; (V 2739/80, mass n 406507).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)