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Sez. L, Sentenza n. 1347 del 23/02/1983 (Rv. 426149 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DIMINUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO FONDATA SULL'ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI POSTUMI O SULLA MANCATA CONSIDERAZIONE DI DATI CLINICI - AMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426149-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DIMINUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO FONDATA SULL'ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI POSTUMI O SULLA MANCATA CONSIDERAZIONE DI DATI CLINICI - AMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*

La revisione della rendita d'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non è consentita - senza che ciò sia in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione - nel caso in cui la pretesa diminuzione dell'attitudine al lavoro si fondi (anziché sul sopravvenuto peggioramento delle condizioni fisiche del titolare) sull'erroneità della valutazione dei postumi compiuta in Sede di liquidazione della rendita o sulla mancata considerazione, nella stessa Sede, di dati clinici ivi non emersi nonostante ne fosse possibile l'acquisizione. (V 6511/81, mass n 417363; (V 722/81, mass n 411191).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)