Sez. 3 - , Sentenza n. 29507 del 13/02/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276549 - 04
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Sequestro di persona a scopo di coazione ex art. 3 della legge n. 718 del 1985, ora art. 289-ter cod. pen. - Termine di prescrizione - Circostanza attenuante ad effetto speciale per il fatto di lieve entità prevista dal comma terzo - Irrilevanza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
L'ipotesi del fatto di lieve entità, prevista per il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985, ora trasfuso nell'art. 289-ter, comma terzo, cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, integra una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un'autonoma ipotesi di reato, sicché il suo riconoscimento è ininfluente ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ex art. 157, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato indicato è sottoposto al termine di prescrizione ordinaria di anni trenta ai sensi degli artt. 157 e ss. cod. pen. come modificati dalla legge n. 251 del 2005).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 289 ter, Legge 26/11/1985 num. 718 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)