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Sez. 1, Sentenza n. 22 del 07/01/1969 (Rv. 337820 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337820-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non e suscettibile di Sindacato da parte della Corte di Cassazione, qualora le ragioni enunciate nella motivazione siano immuni da contraddittorieta o da altri vizi logici e denotino che furono esaminati, sia pure in maniera implicita, tutti gli elementi rilevanti ed utili ai fini della controversia. (V n 2956-68, massima n 335742 n 2516-68, massima n 334961 n 530 -68, massima n 331615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)