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Sez. 2, Sentenza n. 2853 del 28/07/1969 (Rv. 342655 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342655-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione delle risultanze processuali esula dai compiti istituzionali della Corte suprema di Cassazione, alla quale, pero, spetta il potere-dovere di accertare se le ragioni enunciate nella motivazione denotino che furono esaminati, sia pure in maniera implicita, tutti gli elementi rilevanti ed utili ai fini della decisione della controversia. (Conf.22-69 mass 337820 V.775-69 mass 339097 756-69 mass 339068 269-69 mass 338251).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)