Sez. 1, Sentenza n. 5607 del 15/11/1985 (Rv. 442798 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8 E SEGG. DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - APPLICABILITÀ ALLE OPPOSIZIONI PENDENTI AVVERSO DICHIARAZIONI DI ADOTTABILITÀ RESE NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 8 E SEGG. DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - APPLICABILITÀ ALLE OPPOSIZIONI PENDENTI AVVERSO DICHIARAZIONI DI ADOTTABILITÀ RESE NEL VIGORE DELLA PRECEDENTE NORMATIVA.*
Nella nuova disciplina della dichiarazione dello stato di adottabilità, di cui agli artt. 8 e segg. della legge 4 maggio 1983 n. 184, mentre resta fermo il principio della prevalenza da accordare all'interesse del minore, viene accentuata l'esigenza di assicurarne, in difetto di specifiche ragioni ostative, la crescita e lo sviluppo nella famiglia di origine, considerata come ambiente naturale, e, a tal fine, vengono introdotte particolari cautele da osservarsi prima della suddetta declaratoria, imponendosi il riscontro di una persistente situazione di Mancanza di assistenza materiale e morale e d'indisponibilità dei genitori e parenti ad ovviarvi (art. 15 n. 2), nonché il riscontro dell'inosservanza da parte di questi ultimi delle Disposizioni che, a norma dell'art. 12, siano state loro eventualmente impartite circa l'assistenza, istruzione ed educazione del minore (art. 15 n. 3). Tale nuova disciplina trova immediata applicazione anche nelle opposizioni in corso avverso dichiarazioni di adottabilità rese nel vigore della precedente normativa, e, pertanto, il rigetto di esse non può prescindere dallo accertamento dell'indisponibilità dei genitori e parenti a rimediare alla situazione di carenza di assistenza del minore. (V 6564/83, mass n 431273).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)