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Sez. 1, Sentenza n. 6564 del 07/11/1983 (Rv. 431273 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ADOZIONE DEI MINORI - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA CON LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA ESCLUSIVA DELL'INTERESSE DEL MINORE.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431273-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ADOZIONE DEI MINORI - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA CON LEGGE N. 184 DEL 1983 - FINALITÀ - TUTELA ESCLUSIVA DELL'INTERESSE DEL MINORE.*

Anche a seguito della riforma introdotta con la legge 4 maggio 1983 n. 184, che ha sostituito la precedente disciplina codicistica dell'adozione speciale, si deve ritenere che l'adozione tutela essenzialmente l'interesse del minore a svilupparsi in seno ad una famiglia, alla quale sia legato da vincoli affettivi, senza che sussistano diritti intangibili dei genitori (o dei parenti tenuti all'assistenza) rispetto alla prole, in quanto l'interesse di questa ultima non può mai essere subordinata all'attuazione di quei diritti con sacrificio di più adeguate soluzioni in favore della stessa prole. Pertanto, l'adozione, mirando alla tutela dei minori privi di valida assistenza, impone che al prevalente interesse del loro armonico sviluppo e del loro idoneo inserimento nel contesto sociale sia sacrificato ogni altro diverso interesse (anche meritevole per se stesso di apprezzamento), pur dovendosi porre la necessaria attenzione alla tendenziale salvaguardia dei legami naturali con la famiglia di origine. (V 574/81, mass n 411060; (V 4882/78, mass n 388483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)