Sez. 1, Sentenza n. 5852 del 03/10/1986 (Rv. 448255 - 01)
DISCIPLINA EX ART. 8 E SEGG. LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - ABBANDONO - FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE DEI PRESUPPOSTI DI ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI.*
DISCIPLINA EX ART. 8 E SEGG. LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - ABBANDONO - FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE DEI PRESUPPOSTI DI ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nella nuova disciplina della dichiarazione dello stato di adottabilità, di cui agli artt. 8 e ss della legge 4 maggio 1983 n. 184, mentre resta fermo il principio della prevalenza da accordare all'interesse del minore, viene accentuata l'esigenza di assicurarne, in difetto di specifiche ragioni ostative, la crescita e lo sviluppo nella famiglia di origine, considerata come ambiente naturale. Pertanto, nell'ipotesi di comportamenti di abbandono conseguenti ad un evento imprevisto e imprevedibile, idoneo a configurare una causa di forza maggiore (nella specie, malattia con esito mortale di un genitore), restano esclusi i presupposti dell'adottabilità a meno che non si dimostri che i comportamenti stessi hanno indipendente causa e radice in un modo d'essere congenito del genitore (superstite) tenuto allo assolvimento dei doveri di assistenza ed educazione nei confronti del minore. (V 613/86, mass n 441183, sulla seconda parte; (V 2830/85, mass n 440596, sulla seconda parte; (Conf 5607/85, mass n 442798, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)