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Sez. 6, Sentenza n. 5799 del 21/03/1995 Ud. (dep. 18/05/1995) Rv. 201680 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Possesso per ragione di ufficio o servizio | Costituisce antecedente della condotta illecita - Truffa - Ai danni dello Stato o di altro ente pubblico - Impossessamento della cosa - Costituisce conseguenza della condotta illecita - Fattispecie: ipotesi di truffa.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201680-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Possesso per ragione di ufficio o servizio

Nel delitto di peculato il possesso del bene oggetto dell'illecita appropriazione costituisce un antecedente della condotta illecita; nella truffa, invece, l'impossessamento della cosa si ottiene come effetto della condotta illecita. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto che dovesse qualificarsi truffa ai danni della Pubblica Amministrazione il comportamento di un agente della polizia stradale che si era fatto consegnare del lubrificante dal gestore di un impianto di distribuzione sull'autostrada, tramite buono di prelevamento, affermando falsamente che gli serviva per una vettura della Amministrazione degli Interni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)