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Sez. 3, Ordinanza n. 22586 del 01/12/2004 (Rv. 585274 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Lesione alla reputazione mediante trasmissione televisiva - Competenza per l'azione risarcitoria - Giudice del luogo in cui si verifica il danno - Domicilio dell'attore danneggiato - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585274-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell'illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini. Ne consegue, in relazione al primo criterio, che è da escludere la competenza "ambulatoria" dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del giudice. Né rileva, quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale ("forum damni"). In considerazione delle caratteristiche del mezzo, che consente la trasmissione "in diretta", "in differita" ovvero "in registrata", il danno di cui si chiede il risarcimento si verifica nel momento della diffusione della trasmissione, essendo indifferente la circostanza che la registrazione e la produzione del programma siano avvenute in precedenza, poichè è il luogo in cui il soggetto in quel tempo aveva il domicilio quello in cui si verificano gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione, in quanto nel contesto ambientale in cui il danneggiato, che agisce in giudizio, vive ed opera si realizza la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione, restando così individuato il giudice territorialmente competente. (In motivazione la Suprema Corte ha osservato che tali conclusioni risultano confermate dalla circostanza che nella Convenzione di Bruxelles più norme, riprese dal Regolamento CE n. 44/2001, danno rilievo al domicilio dell'attore, configurabile come la parte più debole del rapporto, così come le disposizioni di origine comunitaria sulla protezione del consumatore si riferiscono al foro del domicilio del consumatore stesso; inoltre ha tratto argomento di sostegno dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che ha assunto come "forum commissi delicti", nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona offesa, allorquando venga a quest'ultima attribuito un fatto determinato, e dal fatto che tale disciplina sia stata considerata giustificata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 42 del 1996, con la precisazione che un'analoga espressa previsione normativa non era necessaria in materia civile, perché la competenza territoriale del medesimo giudice è individuabile sulla base del coordinamento dell'art. 20 cod. proc. civ. con gli articoli 2043 e 2059 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)