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Sez. 1, Sentenza n. 6169 del 17/04/2003 (Rv. 562247 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Art. 2557 cod. civ. - Applicabilità al socio receduto da società in nome collettivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562247-01

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE

La disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, non si applica in caso di recesso del socio dalla società in nome collettivo, perché in tale evenienza non si determina alcun trasferimento, diretto o indiretto, della titolarità dell'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2557

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)