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Sez. 1, Sentenza n. 9682 del 24/07/2000 (Rv. 538719 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE | Disposizione ex art. 2557 cod. civ. - Carattere eccezionale - Esclusione - Conseguenze - Cessione di quote d'azienda - Applicazione analogica della citata disposizione - Ammissibilità - Condizioni - Valutazione della sussistenza delle stesse - Spettanza al giudice di merito.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538719-01

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - IN GENERE

In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto essa non deroga ad un principio di libertà, esprimendo, al contrario, un principio generale di libertà giuridica. Pertanto, non è esclusa l'applicabilità in via analogica del citato art. 1557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione societaria, ove detto trasferimento realizzi il presupposto di un pericolo concorrenziale analogo a quello conseguente alla cessione di azienda vera e propria., in quanto attraverso la forma della cessione di quote si pervenga, in realtà, a cedere una precipua attività di impresa. Spetta al giudice di merito di accertare, caso per caso, se il predetto pericolo concorrenziale si sia realizzato anche nel caso di cessione di quote di partecipazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2557

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)