Sez. 3, Sentenza n. 11264 del 28/10/1995 (Rv. 494444 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie un campo da tennis) - Dovere di controllo e di custodia ex art. 2051 cod. civ.- Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva sostenuto, in relazione a danni subiti da un giocatore per la presenza di una buca, che il campo da tennis non è cosa strutturalmente idonea a produrre danno alla persona, così da doversi postulare un dovere di vigilanza assoluto e costante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)