Sez. 3, Sentenza n. 20825 del 26/09/2006 (Rv. 594538 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, campo da tennis) - Dovere di controllo e di custodia ex art. 2051 cod. civ. - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, un campo da tennis), ben potendo essere anch' esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)