Sez. L, Sentenza n. 4744 del 17/04/1992 (Rv. 476879 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Assenza dal lavoro per cure idrotermali fuori dalle ferie annuali - Tutela ex art. 2110 cod. civ. - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
L'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori dalle ferie annuali, di cure idrotermali, alle condizioni e nei limiti dettati sia dall'art. 4 della legge n. 526 del 1982 sia dall'art. 13 del d.l. n. 463 del 1983 (del cui terzo comma, come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 1990 ha ritenuto infondata la questione di legittimità in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 Cost.), soggiace alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ., configurando una fattispecie legale d'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa collegata ad uno stato patologico per il quale sia accertata - mediante motivata prescrizione del competente medico specialista - la necessità di dette cure, che, per rispondere alle esigenze terapeutiche e riabilitative, debbono intendersi non come assolutamente indifferibili ed urgenti ma da effettuarsi tempestivamente, e cioè non dilazionabili fino alle ferie annuali. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto insufficiente, siccome generica e non adeguatamente motivata, la certificazione medica attestante solo la necessità di sottoposizione ad "insufflazioni ed aerosol".).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 102, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)