Sez. L, Sentenza n. 10206 del 15/10/1998 (Rv. 519745 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Fruizione delle cure termali in periodo extraferiale - Impossibilità temporanea della prestazione lavorativa - Configurabilità - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Diritto al congedo non retribuito - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE
Nel regime previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983, si configura una fattispecie legale d'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa in cui il diritto del lavoratore alla tutela prevista dall'art. 2110 cod. civ. per i giorni di fruizione delle cure termali in periodo extraferiale sussiste solo in presenza delle condizioni di legge, tra le quali rientra anche la motivata prescrizione del medico specialista richiesta dalla norma citata. In mancanza di questo presupposto, non si verifica la situazione che giustifica l'assenza dal servizio esimendo il dipendente dalla dimostrazione dell'impossibilità della prestazione lavorativa; non può quindi neppure configurarsi, ove manchi una specifica previsione della disciplina contrattuale del rapporto, un atipico diritto al congedo non retribuito, perché l'interruzione della prestazione lavorativa può essere giustificata solo da una causa di inesigibilità della stessa riconosciuta dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)