Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 16/11/1970 (Rv. 348670 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO DI ENTI PUBBLICI E FINANZIAMENTO A FAVORE DI DITTE COMMERCIALI E INDUSTRIALI - DIFFERENTE TRATTAMENTO FISCALE - MOTIVO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO DI ENTI PUBBLICI E FINANZIAMENTO A FAVORE DI DITTE COMMERCIALI E INDUSTRIALI - DIFFERENTE TRATTAMENTO FISCALE - MOTIVO.*
Il requisito negativo al quale la nota dell'art 1 della legge 4 aprile 1953, n 261, subordina l'applicabilita delle minore aliquote dell'imposta di registro nelle ipotesi indicate nelle lettere b e C della suddetta norma, e cioe che la cessione di credito contenuta nell'atto soggetto a tributo non sia estesa ad 'altre operazionì oltre quelle specificamente indicate nell'atto stesso, deve essere inteso nel senso che l'efficacia della cessione non riguardi anche operazioni diverse da quelle descritte sotto le lettere b e C peraltro, mentre nella ipotesi di cessioni di annualita o contributi governativi o di enti pubblici, nonche di crediti verso pubbliche amministrazioni (lett C) l'atto di cessione che faccia generico riferimento ad ulteriori finanziamenti da garantire, oltre quello specificamente indicato, decade per cio stesso dal beneficio fiscale (aliquota zero venticinque per cento), ben potendo detti ulteriori finanziamenti non riferirsi all'esecuzione dell'opera pubblica che di tale beneficio e necessario presupposto, nell'ipotesi, invece, di cessioni di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti, concessi a ditte commerciali e industriali (lett b), essendo il beneficio fiscale (aliquota dello zero e cinquanta per cento) accordato per qualsiasi finanziamento che solo risponda alla condizione soggettiva di essere fatto da una banca a favore di ditte commerciali o industriali, non si puo ripetere, senza specifico accertamento, che la estensione della garanzia ad ulteriori finanziamenti, genericamente indicati, dia modo, per cio stesso, di estendere il beneficio ad Atti che non siano dalla legge contemplati. (Conf 2948'64).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)