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Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 15/04/1971 (Rv. 351110 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO VERSO LA PA - CESSIONI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI E CESSIONI A GARANZIA DI APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI DI SOMME E FINANZIAMENTI IN GENERE - DIFFERENZA DI ALIQUOTA - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - DIZIONE 'ALTRE OPERAZIONÌ CONTENUTA NELLA NOTA AGGIUNTA ALL'ART 1 DELLA LEGGE N 261 DEL 1953 - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351110-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO VERSO LA PA - CESSIONI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI E CESSIONI A GARANZIA DI APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI DI SOMME E FINANZIAMENTI IN GENERE - DIFFERENZA DI ALIQUOTA - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - DIZIONE 'ALTRE OPERAZIONÌ CONTENUTA NELLA NOTA AGGIUNTA ALL'ART 1 DELLA LEGGE N 261 DEL 1953 - NOZIONE.*

La legge 4 aprile 1953, n 261, innovando sul sistema precedente che concedeva l'aliquota di favore dello zero e cinquanta per cento per tutte indistintamente le cessioni di credito verso pubbliche amministrazioni fatte a garanzia di finanziamenti da chiunque concessi, ha distinto, ai fini del trattamento agevolato, le ipotesi di cessioni aventi ad oggetto annualita o contributi governativi e di enti pubblici o di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione a finanziamenti concessi dagli enti di credito contemplati dal decreto n 275 del 1936, per le quali ha previsto l'aliquota ridotta dello zero e venticinque per cento (art 1 lettera C), dalle ipotesi di cessioni di credito in genere a garanzia di aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere concessi dagli enti sopra menzionati, per le quali ha invece previsto l'aliquota di favore dello zero e cinquanta per cento (art 1 lettera b), esigendo, per la concessione dei benefici anzidetti, oltre al ricorso dei presupposti sostanziali e propri dei due tipi di operazioni ora descritti, l'osservanza, per entrambe le ipotesi, di speciali requisiti, e cioe, che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali e stipulato, e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni (nota aggiunta al predetto art 1). L'espressione 'altre operazionì, nella seconda delle ipotesi contemplate, non puo essere intesa se non nel senso (diverso da quello assunto in relazione alle ipotesi di cui alla lettera C) di operazioni diverse da quelle previste dall'art 4 della tariffa modificata, cui si riferisce la nota, ed ancor piu precisamente nel senso di operazioni che possono non rientrare tra quelle indicate agli artt 4 e 28 della tariffa stessa. Pertanto, per concedere all'atto il trattamento di minor favore (zero e cinquanta per cento) non occorre che la cessione concerna annualita o contributi governativi e di enti pubblici, nonche crediti verso pubbliche amministrazioni e sia in relazione con aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi da quei determinati istituti di credito proprio in vista della esecuzione di forniture od opere pubbliche, ma basta che si tratti di cessioni di crediti verso chiunque purche siano a garanzia di finanziamenti concessi da quei determinati istituti ad imprese commerciali ed industriali. In sostanza, al criterio prevalentemente obiettivo di cui alla lettera C) si sostituisce, nel caso della lettera b), quello prevalentemente soggettivo delle persone tra le quali si svolgono le operazioni finanziarie coperte dalla cessione, la quale, quindi, unitamente al finanziamento, viene a beneficiare dell'aliquota dello zero e cinquanta per cento qualunque sia lo scopo del finanziamento, purche questo sia concesso dagli istituti indicati dalla legge ad imprese industriali e commerciali e quindi in relazione ad attivita ed imprese commerciali. (V 2421'70, mass n 348670' 2948'64' 1792'64).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)