Sez. 1, Sentenza n. 1911 del 10/10/1979 Ud. (dep. 09/02/1980) Rv. 144296 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Legittimamente la chiamata di correo assume valore di fonte di prova quando il giudice di merito, con penetrante analisi critica e, avuto riguardo alla sua spontaneita, alla reiterazione ed al suo contenuto intrinseco valutato in relazione alle circostanze obiettive emerse dagli Atti, ne dimostri la veridicita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)