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Sez. 2, Sentenza n. 3524 del 03/09/1982 Ud. (dep. 23/04/1983) Rv. 158584 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158584-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo assume valore di fonte di prova quando il giudice di merito, con penetrante analisi critica, e avuto riguardo alla sua spontaneità, alla reiterazione e al suo contenuto intrinseco, valutato in relazione alle circostanze obbiettive emerse dagli Atti, ne dimostri la veridicità. Due, quindi, sono gli elementi indefettibili perché la chiamata di correo possa avere efficacia probatoria: la sua attendibilità intrinseca - che bene si ricava dalla sua spontaneità e dalla reiterazione -, e la presenza di elementi obbiettivi di riscontro ricavabili dagli Atti. (V mass n 145085 ed ivi citate; (Conf mass n 144296; (Conf mass n 143843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)