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Sez. U, Sentenza n. 5243 del 12/10/1982 (Rv. 423061 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA DI UNA SOCIETÀ ITALIANA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ CON SEDE IN ALTRO STATO DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI UNA COMPRAVENDITA DA REGOLARSI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO DI SOMME DA BANCA STRANIERA A BANCA ITALIANA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423061-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA DI UNA SOCIETÀ ITALIANA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ CON SEDE IN ALTRO STATO DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DI UNA COMPRAVENDITA DA REGOLARSI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO DI SOMME DA BANCA STRANIERA A BANCA ITALIANA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*

L'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, stipulata fra gli stati appartenenti alla CEE in materia di Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali, e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, secondo il quale, nella controversia contrattuale, il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato può essere citato davanti al giudice di altro stato, ove l'obbligazione deve essere eseguita, va inteso riferito, all'obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa l'Azione esperita dall'attore, e non alle altre obbligazioni derivanti dal contratto stesso (sentenza della Corte di giustizia della CEE del 6 ottobre 1976, sull'interpretazione dell'art. 1 del protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971, reso esecutivo con legge 19 maggio 1975 n. 180). Pertanto, con riguardo alla domanda proposta da una società italiana nei confronti di una società con Sede in altro stato della comunità, per il pagamento del prezzo di una compravendita da regolarsi mediante il trasferimento di somme da banca straniera e banca italiana, deve affermarsi, in applicazione della citata convenzione, la giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto che detta obbligazione viene adempiuta solo con il perfezionarsi dell'operazione bancaria, mediante l'accredito della somma al venditore presso la banca italiana. (V 6112/79, mass n 402823; (V 2016/79, mass n 398416).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 03/06/1971 num. 1, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 19/05/1975 num. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)