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Sez. U, Sentenza n. 2016 del 09/04/1979 (Rv. 398416 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - DISCIPLINA EX ART 5 N 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA CON SEDE NELLA GERMANIA FEDERALE - OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SOCIETA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398416-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - DISCIPLINA EX ART 5 N 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA CON SEDE NELLA GERMANIA FEDERALE - OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SOCIETA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*

Il luogo in cui "l'obbligazione dedotta in giudizio e stata o deve essere eseguita", al fine del riconoscimento della giurisdizione del giudice del luogo medesimo, secondo il criterio dettato in materia contrattuale dall'art 5 n 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n 804 ed entrata in vigore l'1 febbraio 1973), va riscontrato con riferimento all'obbligazione del convenuto corrispondente al diritto fatto valere dall'attore con l'Azione giudiziaria. Pertanto, la domanda proposta nei confronti di una societa con Sede nella Germania Federale, la quale, pur ricollegandosi ad impegni relativi all'instaurazione di un rapporto di lavoro con costituenda succursale in Italia, abbia ad oggetto obbligazioni da eseguirsi presso la societa medesima, quali quelle inerenti al pagamento di debiti non ancora liquidi ed al compimento di attivita promozionali per la creazione della succursale, resta sottratta alla giurisdizione del giudice italiano, in relazione all'indicato criterio di collegamento.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)