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Sez. L, Sentenza n. 5451 del 07/12/1989 (Rv. 464522 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONGUAGLIO TRA SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI PER INDENNITÀ DI MALATTIA DEL DATORE DI LAVORO E SOMME DA QUESTO DOVUTE ALL'INPS PER OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - APPLICABILITÀ IN VIA DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA RELATIVA DISCIPLINA ALL'IPOTESI DEL DATORE DI LAVORO AGENTE IN RESTITUZIONE DALL'INPS CONTRIBUTI DOVUTI INVECE ALL'INPDAI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO, CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464522-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONGUAGLIO TRA SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI PER INDENNITÀ DI MALATTIA DEL DATORE DI LAVORO E SOMME DA QUESTO DOVUTE ALL'INPS PER OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - APPLICABILITÀ IN VIA DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA RELATIVA DISCIPLINA ALL'IPOTESI DEL DATORE DI LAVORO AGENTE IN RESTITUZIONE DALL'INPS CONTRIBUTI DOVUTI INVECE ALL'INPDAI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO, CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

La disposizione del quinto comma dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33), che disciplina il caso del conguaglio tra le somme corrisposte ai lavoratori, per indennità malattia, dal datore di lavoro e le somme da questo dovute all'i.N.P.S. per obblighi contributivi, non è applicabile, in via d'interpretazione estensiva, all'ipotesi del datore di lavoro che pretenda dallo i.N.P.S. la restituzione di contributi indebitamente versati in relazione all'accertato suo Obbligo di assicurare i propri dirigenti presso l'i.N.P.d.a.I., con la conseguenza che in tale ipotesi, configurante indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il creditore ha diritto, oltre alla restituzione di quanto indebitamente versato ed agli interessi legali, al risarcimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., dell'ulteriore danno da svalutazione monetaria, il quale è determinabile anche con presunzioni. (V 2513/87, mass n 431659).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)