Sez. 1, Sentenza n. 4421 del 20/09/1995 Cc. (dep. 11/10/1995) Rv. 202514 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Condannati per delitti indicati nell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 - Condizioni necessarie per ottenere i benefici stabiliti dal D.L. n. 306 del 1992 - Condanna intervenuta prima di tale data - Irrilevanza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Le misure alternative alla detenzione, eccezion fatta per la liberazione anticipata, possono essere concesse ai condannati per delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 solo se risulti prestata attività di collaborazione ex art. 58-ter della stessa legge. Ciò vale anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore di tali restrizioni, introdotte con il D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, non operando in materia il principio dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole, riferibile solo a leggi penali sostanziali, tra le quali non sono annoverabili le norme che attengono all'esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 49, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)