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Sez. 1, Sentenza n. 11580 del 05/02/2013 Cc. (dep. 12/03/2013) Rv. 255310 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione - Carattere di norme penali sostanziali - Esclusione - Operatività del principio "tempus regit actum" - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255310-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo. (Principio affermato in relazione alla modifica dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 25, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)