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Sez. 1, Sentenza n. 172 del 14/01/1997 Cc. (dep. 12/02/1997) Rv. 206923 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Esecuzione della pena - Misure alternative - Norme penali sostanziali - Esclusione - Irretroattività della legge più sfavorevole - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206923-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Le norme che attengono alla esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione, non sono annoverabili tra quelle penali sostanziali per le quali sole vale il principio di irretroattività della legge più sfavorevole. (La Corte ha precisato, in merito alle condizioni di applicabilità dell'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario, che la sentenza n. 504 del 1995 della Corte Costituzionale non ha messo in discussione - per l'ipotesi in cui la misura alternativa o premiale non sia in corso di fruizione - il principio di cui alla massima, riferibile, nella fattispecie, all'eccepita inapplicabilità dell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 per essere la condanna divenuta definitiva prima della sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)