Sez. 5, Sentenza n. 6871 del 01/04/2005 (Rv. 582540 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o modifica - Efficacia, dal 1 gennaio 2000, dalla notificazione - Sanzioni e interessi ICI - Conseguenze - Inesigibilità - Portata - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale hanno effetto per il contribuente, dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, soltanto dal giorno della loro notificazione. Ne consegue, in tema di accertamento dell'ICI, a decorrere dal 1 gennaio 2000, che non sono dovuti sanzioni e interessi fino alla data dell'avvenuta notifica della nuova determinazione della rendita catastale, ancorché gli atti comportanti tale determinazione, adottati entro il 31 dicembre 1999, non siano stati ancora recepiti - alla data di entrata in vigore della citata legge - in atti impositivi degli enti locali. Le disposizioni dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000 vanno, infatti, inquadrate nell'ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ispirato a generali principi di legalità, fra i quali è compreso il profilo soggettivo della colpevolezza della condotta, non ravvisabile quando il contribuente non abbia avuto effettiva conoscenza della pretesa fiscale.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)