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Sez. 5, Sentenza n. 30722 del 30/12/2011 (Rv. 621046 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione analogica, estensiva ed evolutiva - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621046-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In materia tributaria, mentre l'interpretazione analogica, pur non in astratto preclusa, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall'art. 14 delle preleggi (che concerne solo le norme penali e quelle eccezionali), trova difficile possibilità di applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della formulazione delle relative disposizioni, è certamente ammissibile sia l'interpretazione estensiva - che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla "ratio" della disposizione - con riguardo sia alle norme impositive, sia a quelle che accordano benefici fiscali, sia l'interpretazione evolutiva, che si limita ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economico-sociali o tecnici intervenuti nel tempo. (Fattispecie relativa all'individuazione del regime tariffario dell'imposta di pubblicità già applicata in relazione a pannelli luminosi a luci LED per l'anno 1989, nella vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)