Sez. U, Sentenza n. 21493 del 20/10/2010 (Rv. 614452 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Irpeg - Esenzione - Art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, come modificato dall'art. 14 della legge n. 64 del 1986 - Portata - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a lavori di ristrutturazione e riorganizzazione di immobili adibiti ad attività alberghiera.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dall'IRPEG ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64) spetta, in base ad un'interpretazione estensiva dell'espressione "nuove iniziative", non solo in caso di nuova impresa ma anche di trasformazione (innovazione, ampliamento, conversione) di struttura produttiva già esistente che, per i profili di quantità (degli impianti, delle attrezzature, del personale impiegato, del fatturato) e di qualità (innovazione tecnologica del modo di produzione e dei prodotti, livello professionale della forza lavoro utilizzata) dell'intervento, equivalgano alla realizzazione di una nuova iniziativa economica. (Nella specie la S.C. ha escluso l'esenzione per lavori di ristrutturazione e riorganizzazione di immobili già adibiti ad attività alberghiera).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)