diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12777 del 26/06/2020 (Rv. 658040 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE | Acquisto di fondi rustici - Incremento efficienza dell’azienda - Nesso funzionale - Necessità - Concessione dell'agevolazione ex art. 7 della legge n. 984 del 1977 - Ambito di applicazione - Nozione di fondo rustico - Terreni agricoli e relative pertinenze - Inclusione - Conseguenze - Beni pertinenziali - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658040-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE

In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), l. n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici acquistati - la cui nozione è da intendersi equivalente a quella di terreni agricoli e relative pertinenze - ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione ex art. 10 cit. legge; sicché, alla stregua di un'interpretazione volta alla massima espansione del contenuto normativo, il fabbricato insistente sul terreno agricolo, avente natura pertinenziale, deve includersi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione, siccome riconducibile alla nozione di azienda e, pertanto, essendo funzionale al miglioramento quantitativo e qualitativo delle culture forestali.

Riferimenti normativi: Legge 27/09/1977 num. 984 art. 7 com. 4 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)