Sez. 1, Sentenza n. 5372 del 19/06/1987 (Rv. 453959 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - GIUDIZIO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE DELLO ASSEGNO - DOMANDA DI PAGAMENTO DI INTERESSI MORATORI O DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO SECONDO GLI INDICI ISTAT - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - GIUDIZIO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE DELLO ASSEGNO - DOMANDA DI PAGAMENTO DI INTERESSI MORATORI O DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO SECONDO GLI INDICI ISTAT - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Poiché il giudizio di rinvio è un processo destinato soltanto a sostituire la sentenza cassata con una nuova statuizione di merito, resa in relazione allo stesso materiale assertivo e probatorio erroneamente giudicato dalla prima, le parti sono rigidamente vincolate alle posizioni processuali e alle tesi difensive svolte nelle precedenti fasi di merito, salvo le ipotesi di jus superveniens e di nuove conclusioni rese necessarie dalla pronuncia di annullamento. Pertanto, nel giudizio di divorzio, in Sede di rinvio, con riguardo alla Determinazione dell'assegno, non può essere proposta per la prima volta la domanda di pagamento di interessi moratori, né quella del suo adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT, implicando anche quest'ultima un nuovo tema d'indagine. (V 5458/85, mass n 442662; (V 6583/84, mass n 438134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)