Sez. 2, Sentenza n. 6583 del 15/12/1984 (Rv. 438134 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CONTROVERSIA IN ORDINE ALL'USO DELLA PARTE ESTERNA DI UN VANO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO VICINO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE IN SEDE DI RINVIO - IMPROPONIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CONTROVERSIA IN ORDINE ALL'USO DELLA PARTE ESTERNA DI UN VANO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO VICINO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE IN SEDE DI RINVIO - IMPROPONIBILITÀ.*
A norma dell'art. 394 cod. proc. civ. nel giudizio di rinvio non è consentito alle parti proporre nuove domande, sollevare nuove eccezioni, né prendere conclusioni diverse da quelle formulate dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, salvo il caso in cui la sentenza di Cassazione abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria l'esplicazione di una nuova attività difensiva. Ne consegue che nel giudizio di rinvio - relativo ad una causa in cui si controverta in ordine all'uso della parete esterna di un vano destinato a negozio da parte del proprietario di esso nei confronti del proprietario vicino - non può essere dedotta per la prima volta l'eccezione di usucapione, la quale avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di appello, comportando detta eccezione l'introduzione di un thema decidendum del tutto diverso da quello formante oggetto delle precedenti fasi del procedimento. (V 1736/81, mass n 412418; (V 5733/78, mass n 395527; (V 4429/76, mass n 383146; (V 2240/73, mass n 365499; (V 1531/73, mass n 364311; (Conf 1102/81, mass n 411655).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)