Sez. L, Sentenza n. 5138 del 21/08/1986 (Rv. 447763 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA E NON A QUELLA ACQUISITA PER COMPIERE UN DETERMINATO MESTIERE O A QUELLA LAVORATIVA ATTITUDINALE DEL SOGGETTO - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA E NON A QUELLA ACQUISITA PER COMPIERE UN DETERMINATO MESTIERE O A QUELLA LAVORATIVA ATTITUDINALE DEL SOGGETTO - OBBLIGATORIETÀ.*
In materia di infortuni sul lavoro e malattia professionali, la norma dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 impone che l'accertamento dell'inabilità permanente vada compiuto con riguardo alla capacità lavorativa generica - cioè alla capacità biologica di erogare energie fisiopsichiche per il compimento di qualsiasi attività lavorativa - e non con riguardo alla capacità acquisita per compiere un determinato mestiere e alla capacità lavorativa attitudinale del soggetto. (V 1005/83, mass n 425774; (Conf 4129/84, mass n 436083).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1224 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)