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Sez. L, Sentenza n. 1005 del 05/02/1983 (Rv. 425774 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA - INVALIDITÀ ASSOLUTA O PARZIALE PERMANENTE - SUSSISTENZA - PERDITA O DIMINUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO IN RELAZIONE AD UNA CONCRETA CAPACITÀ DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425774-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA - INVALIDITÀ ASSOLUTA O PARZIALE PERMANENTE - SUSSISTENZA - PERDITA O DIMINUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO IN RELAZIONE AD UNA CONCRETA CAPACITÀ DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Al fine di stabilire la sussistenza di un'inabilità assoluta o parziale permanente, cagionata da infortunio sul lavoro, la perdita o la diminuzione dell'attitudine al lavoro va valutata non in relazione ad una concreta capacità di guadagno (capacità specifica, quale va invece presa in considerazione agli effetti della corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta) bensì con riferimento alla possibilità di esercitare un lavoro di qualsiasi genere suscettibile di utilità economica, come si desume, fra l'altro, dalla tabella delle valutazioni del grado percentuale, le quali, nel determinare a tal fine l'entità delle menomazioni, prescindono da qualsiasi considerazione del rapporto fra quest'ultima e le attitudini lavorative confacenti al singolo assicurato. (Conf 2239/82, mass n 420106).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)