Sez. L, Sentenza n. 4129 del 14/07/1984 (Rv. 436083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - GENERICA, SPECIFICA E ATTITUDINALE - DISTINZIONE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - GENERICA, SPECIFICA E ATTITUDINALE - DISTINZIONE - RILEVANZA.*
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a norma dell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'accertamento dell'inabilità permanente va compiuto con riguardo alla capacità lavorativa generica - cioè alla capacità di svolgere un qualunque lavoro manuale medio - e non già alla capacità lavorativa specifica (rapportata al lavoro esercitato al tempo dell'infortunio o della malattia professionale) o alla capacità lavorativa attitudinale del singolo soggetto. (Conf 5174/82, mass n 423042).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)