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Sez. 2, Sentenza n. 2379 del 12/11/1970 (Rv. 348605 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348605-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - ESTREMI.*

Il riconoscimento tacito del diritto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, deve scaturire in maniera chiara ed univoca da fatti che siano incompatibili con la volonta di non riconoscere il diritto stesso, in relazione al quale la prescrizione abbia iniziato il suo corso. (V 2377'70, mass n 348599 142'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)