Sez. 2, Sentenza n. 2379 del 12/11/1970 (Rv. 348605 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - ESTREMI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - ESTREMI.*
Il riconoscimento tacito del diritto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, deve scaturire in maniera chiara ed univoca da fatti che siano incompatibili con la volonta di non riconoscere il diritto stesso, in relazione al quale la prescrizione abbia iniziato il suo corso. (V 2377'70, mass n 348599 142'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)