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Sez. 2, Sentenza n. 316 del 05/02/1974 (Rv. 367971 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - SUSSISTENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367971-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - SUSSISTENZA - ESTREMI.*

Il riconoscimento tacito del diritto altrui, ai fini della interruzione del corso della prescrizione, deve emergere in maniera chiara ed univoca da fatti che siano incompatibili con la volonta di non riconoscere il diritto stesso. (nella specie i giudici del merito avevano individuato un riconoscimento tacito del diritto altrui in tema di lesione di legittima nello affidamento di un incarico per valutare il patrimonio globale del de cuius e per formare le singole quote spettanti agli eredi). (V 2379'70, mass n 348605).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)