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Sez. 5, Sentenza n. 992 del 21/01/2015 (Rv. 634407 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Obblighi informativi - Omissione - Nullità della procedura - Condizioni - Mancata espressa previsione dell'effetto invalidante - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634407-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l'effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge, mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell'atto (o della procedura) ovvero sia idonea a determinare l'invalidità dello stesso. (Nella specie si è escluso che l'imprecisa indicazione fornita al contribuente circa l'estensione temporale della verifica comportasse l'automatica invalidità dell'atto, tanto più che l'atto impositivo si fondava sulla documentazione offerta dal contribuente e nel processo verbale di rilevamento della giacenza era previsto il compimento di una contestuale verifica generale).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)