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Sez. 2, Sentenza n. 464 del 26/02/1970 (Rv. 345461 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345461-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - FUNZIONE.*

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali l'Obbligo del preventivo reclamo in via amministrativa va ricondotto anche ad una norma formale e primaria, qual'e quella contenuta nell'art 23 del RD 15 dicembre 1936, n 2276, secondo cui il procedimento contenzioso non puo essere promosso, se non dopo esaurite le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa della indennita. Pertanto occorre riconoscere alle Disposizioni del regolamento approvato con il RD 25 gennaio 1937, n 200 quel valore e quella portata che l'art 460 cod proc civ conferisce alle Disposizioni che, nelle leggi speciali, prevedono il componimento in Sede amministrativa delle controversie infortunistiche. Onde l'espletamento della procedura amministrativa assume il valore di un presupposto processuale, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice e la cui Mancanza preclude - quale che sia il motivo della mancata adesione alla pretesa indennitaria, e cioe sia nel caso che venga contestato l'an sia che cada in discussione il quantum - la proponibilita dell'Azione giudiziaria. (V 1673-66, massime nn 323273, 323274).*

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1936 num. 2276 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 25/01/1937 num. 200 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)