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Sez. U, Sentenza n. 1673 del 28/06/1966 (Rv. 323273 - 01)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE PREVENTIVA IN TEMA DI INFORTUNI SUL LAVORO - NECESSITA - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELL'INFORTUNIO E CONTROVERSIA SULLA MISURA DELLA INDENNITA - MODALITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1966-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323273-01

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE PREVENTIVA IN TEMA DI INFORTUNI SUL LAVORO - NECESSITA - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELL'INFORTUNIO E CONTROVERSIA SULLA MISURA DELLA INDENNITA - MODALITA DEL RICORSO.*

Nella materia degli infortuni sul lavoro, l'art. 23 del R.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, dispone che il-procedimento contenzioso non puo essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennita- e lo art. 42 del regolamento approvato con il R.d. 25 gennaio 1937, n.200, precisa che, ove l'istituto assicuratore comunichi all'infortunato di non essere obbligato a liquidare l'indennita, l'infortunato, che non riconosca fondati i motivi per i quali l'istituto ritiene di non essere obbligato, puo proporre, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ricorso e opposizione allo stesso istituto comunicando, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i motivi per i quali non ritiene giustificato il provvedimento negativo.Soltanto se la risposta sia ancora negativa e quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo senza che sia stata data alcuna risposta, l'interessato puo adire l'autorita giudiziaria.Da dette Disposizioni si desume - a- che la comunicazione all'ente, mediante reclamo da parte del privato interessato, delle ragioni per le quali egli ritiene non giustificabile il provvedimento negativo adottato, e un elemento costitutivo essenziale del procedimento amministrativo al cui completo esaurimento e subordinata la proponibilita dell'Azione giudiziaria, b- che il preventivo esperimento della procedura amministrativa- oltre che nel caso in cui l'istituto assicuratore sollevi contestazioni in ordine all'ammontare dell'indennizzo dovuto sul grado di invalidita residuata all'infortunato - e necessario anche quando l'istituto assicuratore contesti l'esistenza di un infortunio indennizzabile, in quanto la previsione dell'ipotesi in cui l'istituto ritenga -di non essere obbligato a liquidare l'indennita- e comprensiva del caso in cui esso neghi l'esistenza del fatto denunziato o contesti che questo sia un infortunio sul lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1936 num. 2276 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 25/01/1937 num. 200 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)