diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13489 del 27/07/2012 (Rv. 623648 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Presupposti - Dichiarazioni non corrispondenti all'accertamento in relazione all'origine delle merci - Illecito amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623648-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia doganale, costituisce illecito amministrativo a norma dell'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce "le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva" non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, anche una falsa o difforme dichiarazione sull'origine delle merci, poiché la citata disposizione è diretta a reprimere la sottrazione dell'importazione al dazio attraverso il nascondimento di uno degli elementi all'uopo rilevanti e l'origine di una merce è annoverabile tra gli elementi caratteristici sintomatici della qualità, costituendo questa un concetto che ricomprende ogni caratteristica, proprietà o condizione utile a determinare la natura di un prodotto e a distinguerla da altre simili.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)