Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 20/03/1999 (Rv. 524352 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973- Rapporti fra le disposizioni di cui ai tre commi- Applicabilità del terzo comma nel caso di ricorrenza delle ipotesi contemplate nel secondo comma - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, il terzo comma dell'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 non prevede una fattispecie legale diversa rispetto a quella contemplata nel primo comma, ma ne configura una mera circostanza aggravante comportante una mera maggiorazione dell'entità della stessa sanzione contemplata nel primo comma, per il che, ove ricorra una delle ipotesi contemplate dal secondo comma e danti luogo alla non applicazione di sanzioni, non può trovare applicazione neppure la disposizione di cui al terzo comma.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)