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Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 03/08/2012 (Rv. 623654 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Fattispecie prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Dichiarazioni non corrispondenti all'accertamento in relazione all'origine delle merci - Illecito amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623654-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia doganale, costituisce illecito amministrativo a norma dell'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce "le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva" non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, anche la falsa o difforme dichiarazione sull'origine, la provenienza e la destinazione delle merci, in forza di una interpretazione estensiva della fattispecie, poiché, assumendo l'elemento della "origine" della merce rilevanza determinante nel diritto doganale ai fini dell'applicazione di norme "antidumping" e di norme esonerative o agevolative, la sottrazione di tale condotta all'area della sanzione sarebbe in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e con la normativa comunitaria, secondo la quale, come da ultimo indicato nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 dicembre 2011, causa C-409/10, il certificato di origine è condizione per l'ottenimento del beneficio daziario.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 208, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)